Nel 730/2017 la
detrazione pari al 19% delle spese per la frequenza scolastica si
estende ai costi sostenuti per la mensa e copre anche i servizi
integrativi come il pre e il post scuola e l’assistenza al pasto. Il bonus scatta anche se il servizio è reso tramite il Comune o
altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato
dagli organi di istituto. Si tratta, infatti, di un servizio previsto
dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di
primo grado.
Sono ammesse anche le detrazioni sulle spese per gite scolastiche,
per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico
finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa,
come per esempio corsi di lingua, teatro, etc, deliberato dagli organi
d’istituto.
Rientrano invece tra le spese di istruzione universitaria
agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle
sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici
superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi
universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno
diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.
Al massimo è possibile detrarre 564 euro per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista
dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies del TUIR per le erogazioni
liberali a favore degli istituti scolastici.
Agenzia delle Entrate - Circolare 7/E del 4/4/2017 - Estratto della "Guida alle dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016" [clicca qui]:
- sommario (pagg. 1-5)
- spese di istruzione non universitarie (pagg. 84/86 - pdf pagg. 6-8)
- spese di istruzione universitarie (pagg. 87/96 - pdf pagg. 7-18)
- erogazioni alla scuola / School Bonus (pag. 315 - pdf pag. 19)
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