Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2517/2015 [clicca qui] decisa in sede
giurisdizionale in data 28 aprile 2015, ha confermato il giudizio di
primo grado sulla Dote Scuola emesso dal TAR della Lombardia lo scorso
anno [leggi i nostri post: clicca qui e clicca qui].
Per i giudici di Palazzo Spada “è evidente che non possono essere trattate differentemente situazioni sostanzialmente uguali”.
Se entrambe le misure del sostegno al reddito e dell’integrazione al reddito, così come ha disposto la Regione Lombardia, soddisfano le stesse esigenze (in buona sostanza, acquisto di libri e strumenti scolastici) “non è corretto né logico prevedere nel primo caso la misura da 60 euro a 290 euro e nel secondo caso da 400 euro a 950 euro”.
Il Consiglio di Stato ha altresì ritenute infondate le ragioni sostenute dalla Regione Lombardia che riteneva legittima l’erogazione di un importo compensativo dell’integrazione al reddito di gran lunga maggiore per gli studenti che frequentano scuole per le quali pagano una retta, rispetto agli studenti delle scuole statali che non la pagano.
Rigettato anche l’appello dei ricorrenti sui motivi non accolti in primo grado.
Il Consiglio di Stato conclude ordinando all’autorità amministrativa, vale a dire alla Regione Lombardia, di dare esecuzione alla sentenza.
La Regione dovrà ora restituire alle due ragazze che hanno portato la Regione in tribunale la differenza rispetto al contributo previsto per gli studenti delle scuole private.
Per i giudici di Palazzo Spada “è evidente che non possono essere trattate differentemente situazioni sostanzialmente uguali”.
Se entrambe le misure del sostegno al reddito e dell’integrazione al reddito, così come ha disposto la Regione Lombardia, soddisfano le stesse esigenze (in buona sostanza, acquisto di libri e strumenti scolastici) “non è corretto né logico prevedere nel primo caso la misura da 60 euro a 290 euro e nel secondo caso da 400 euro a 950 euro”.
Il Consiglio di Stato ha altresì ritenute infondate le ragioni sostenute dalla Regione Lombardia che riteneva legittima l’erogazione di un importo compensativo dell’integrazione al reddito di gran lunga maggiore per gli studenti che frequentano scuole per le quali pagano una retta, rispetto agli studenti delle scuole statali che non la pagano.
Rigettato anche l’appello dei ricorrenti sui motivi non accolti in primo grado.
Il Consiglio di Stato conclude ordinando all’autorità amministrativa, vale a dire alla Regione Lombardia, di dare esecuzione alla sentenza.
La Regione dovrà ora restituire alle due ragazze che hanno portato la Regione in tribunale la differenza rispetto al contributo previsto per gli studenti delle scuole private.
La sentenza, relativa ai casi di due giovani liceali, potrebbe costituire un precedente per altri 400 ricorsi che altrettanti studenti lombardi stanno portando avanti nei confronti della Regione.
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