Si apre la
stagione della dichiarazione dei redditi ed una delle attività da curare è la
raccolta delle certificazioni di spesa utili per godere dei benefici fiscali
previsti dalla normativa. Le famiglie degli studenti che frequentano le scuole
del sistema nazionale di istruzione hanno la possibilità di usufruire di alcuni
benefici a seguito delle spese sostenute, lo ricordiamo, nel 2015.
La legge
107/2015 (la cosiddetta legge sulla Buona Scuola) ha introdotto alcune novità
in materia che si affiancano ad altre preesistenti. Senza aver la pretesa di
esaurire la materia, proviamo ad fornire alcune indicazioni alle famiglie.
La 107 è
intervenuta sull’articolo 15 comma 1 del Testo unico delle imposte dei redditi
(Tuir) modificando la lettera e) ed introducendo la lettera e-bis). Nessuna
modifica è stata effettuata al testo della lettera i-octies) dello stesso
articolo che tratta delle erogazioni liberali.
Ci avvaliamo
della circolare n.3/E del 3 marzo 2016 [clicca qui] con la quale l’Agenzia
delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in materia di detrazioni,
anche per le spese scolastiche.
Detrazione
delle spese sostenute per la frequenza delle scuole [clicca qui]
La lettera e),
che prima riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, ora disciplina
soltanto la detrazione delle spese di istruzione universitaria. E’ confermata
la detrazione del 19% senza tetto massimo per le spese di iscrizione e
frequenza dei corsi tenuti presso università sia pubbliche che private; in
quest’ultimo caso, però, le spese detraibili non possono essere superiori a
quelle previste per analoghi corsi organizzati da università statali.
La lettera
e-bis) disciplina la detrazione delle “spese per la frequenza
di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui
all'articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, per un importo
annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.”
Le famiglie
possono pertanto portare in detrazione le spese sostenute per la frequenza
delle scuole:
- dell'infanzia
(ex scuola materna)
- del primo
ciclo di istruzione (ex elementari e medie)
- della scuola
secondaria di secondo grado (ex superiori).
Le detrazioni
valgono per le scuole statali, le scuole paritarie private e le scuole degli
enti locali (ovvero le scuole del sistema nazionale di istruzione di cui
all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62).
La detrazione
(19%) viene applicata su un importo annuo per studente non superiore a 400,00
euro. In altri termini è possibile beneficiare annualmente e per ogni figlio
studente di un risparmio massimo di imposta di 76,00 euro (il 19% di 400 euro).
Le novità
introdotte dalla legge 107 sono pertanto le seguenti:
-
le detrazioni si applicano a tutte le scuole, sia statali che paritarie
private;
-
viene a cadere il limite precedentemente previsto per le scuole paritarie
private secondarie di primo e secondo grado, le cui spese erano già detraibili,
ma con il limite che la spesa detraibile non poteva superare quella prevista
per le scuole statali;
-
viene estesa la detrazione alle spese per la frequenza delle scuole
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (primarie e secondarie di primo
grado).
Ma cosa si
intende per “spese per la frequenza di scuole”? Ovvero quali sono le spese che
le famiglie possono portare in detrazione? L’Agenzia delle Entrate precisa che
rientrano nella previsione della lettera e-bis):
-
le tasse;
-
i contributi obbligatori;
-
i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti
scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica per
finalità diverse di quelle della lettera i-octies. Tra questi si citano
espressamente a titolo esemplificativo: la tassa di iscrizione, la tassa di
frequenza e la spesa per la mensa scolastica (novità!!!). Viene
espressamente escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e
di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Riteniamo pertanto siano esclusi anche i costi sostenuti per l’acquisto degli
zaini, degli strumenti musicali e dei libri.
Tra i contributi
volontari dovrebbero potersi annoverare quelli per l’assicurazione integrativa
o l’acquisto dei libretti delle assenze che, sebbene inclusi dalla Nota 20 marzo
2012, Prot. n. 0000312 tra le “spese sostenute per conto delle famiglie”,
sono da considerarsi comunque volontari giacché, come precisato dalla
successiva Nota 7 marzo 2013 n. 593, alle scuole non è riconosciuta
capacità impositiva in quanto i “consigli di istituto, pur potendo
deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non
trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di
imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali
contributi”.
Erogazioni
liberali [clicca qui]
Come dicevamo,
nessuna innovazione riguarda la lettera i-octies) dell’articolo 15 comma
1 del Tuir che tratta delle erogazioni liberali. La norma prevede la
possibilità di detrarre per un importo pari al 19%, senza alcun limite, le
erogazioni liberali a favore degli istituti di ogni ordine e grado, statali e
paritari appartenenti al sistema nazionale di istruzione nonché a favore a
favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
delle università. Rientrano nell’ambito di applicazione i contributi
volontari finalizzati:
-
all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti);
-
all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di
manutenzione o di riparazione),
-
all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per
verifiche o approfondimenti).
Si tenga però
presente che la nuova lettera e-bis) prevede che la detrazione di 400 euro NON
possa essere cumulata con quella per le erogazioni liberali alle istituzioni
scolastiche prevista dall’articolo 15 comma 1 lettera i-octies) del Tuir.
Bonus scuola:
credito d’imposta del 65% sulle donazioni agli istituti scolastici [clicca qui]
La legge 107 ha
introdotto il bonus scuola, ovvero un credito d’imposta del 65% (50% nel 2017)
spettante a chi effettua donazioni ed erogazioni liberali agli istituti
scolastici. I commi 145 a 150 dell’articolo 1 della legge prevedono per le
erogazioni liberali in denaro destinate:
-
agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione
-
per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il
potenziamento di quelle esistenti
-
per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti
un credito
d’imposta pari al 65 % delle erogazioni effettuate in ciascuno nel 2015 e nel
2016 e al 50 % di quelle effettuate nel 2017.
Il credito d’imposta viene riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese e viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Il beneficio non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.
Il credito d’imposta viene riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese e viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Il beneficio non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.
Riportiamo un
esempio: un contribuente che ha effettuato una donazione di 1.000 euro nel 2015
in favore di un istituto scolastico, erogazione liberare che finanzi uno dei
progetti individuati dalla norma, può beneficiare di un credito d’imposta di
650 euro (65%). Il contribuente dovrà ripartire il credito d’imposta in sede di
dichiarazione dei redditi in tre quote annuali di pari importo, quindi è
fruibile nel 2016, 2017 e nel 2018 per 216,67 euro.
Asili nido
Rimangono in
vigore le disposizioni relative alla detrazione IRPEF del 19% delle spese
sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di
asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di
632,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi. Per ogni figlio che
frequenta l’asilo nido, si continua a beneficiare di una detrazione Irpef
massima di 120,08 euro (19% di 632,00).
Affitto
detraibile per lo studente fuori sede
La detrazione
Irpef è prevista anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea
universitario che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il fisco consente cioè agli studenti
universitari fuori sede, o ai loro genitori quando i figli sono fiscalmente a
carico, di detrarre le spese sostenute per l’affitto. L’immobile oggetto di
locazione deve essere situato nello stesso comune in cui ha sede l’università
(o in comuni limitrofi). Deve inoltre essere distante almeno 100 km dal comune
di residenza e, comunque, trovarsi in una diversa provincia. La detrazione
viene applicata nella misura del 19% entro il limite di spesa di 2633 euro (e
quindi in misura non superiore a 500 euro). La detrazione è valida anche se il
contratto è intestato al genitore che sostiene la spesa. L'importo massimo
rimane lo stesso anche nel caso in cui un genitore debba sostenere la spesa per
più figli.
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