In concomitanza con
la pubblicazione della circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014
[il nostro post] sulle iscrizioni all’anno scolastico 2014/2015, la stampa cattolica ha
sollevato preoccupazioni sul fatto che tra gli allegati della circolare
ritroviamo sia il modulo per la scelta dell’insegnamento della
religione cattolica (IRC), sia quello per la scelta delle attività
alternative riservato a chi non si avvale dell’IRC. Cerchiamo di
comprenderne le motivazioni.
La circolare n. 28 prevede in tema di IRC - Insegnamento della Religione Cattolica – a pag. 16:
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La
facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti
di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione,
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui
sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle
iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La
scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di
ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C. Si
ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e
trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera
attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di
personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Pertanto
le famiglie devono scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento
della religione cattolica al momento dell’iscrizione, ovvero entro il 28
febbraio 2014 (è salvo il diritto di modificare entro la stessa data la
scelta effettuata negli anni precedenti), compilando l’allegato B - Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica – alla circolare (pag. 19).
La
scelta dell’attività alternativa per chi sceglie di NON avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica avviene con la compilazione
da parte delle famiglie dell’allegato C - Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica - alla circolare (pag. 20) all’inizio dell’anno scolastico.
Ricapitolando,
la circolare prescrive che chi sceglie di NON avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica (o modificare la scelta)
deve:
- compilare l’allegato B entro il 28 febbraio 2014;
- compilare l’allegato C ad inizio anno scolastico (settembre 2014).
Ma
perché questo lasso di tempo tra la consegna dei due moduli? Perché la
famiglia, nel momento in cui decide di NON avvalersi dell’IRC con il
modulo B, non può contestualmente indicare una delle opzioni previste
dal modulo C? Questo consentirebbe peraltro alle scuole di organizzare
per tempo le attività alternative (opzioni A e B del modulo C).
Il sito “civiltacattolica.it”
solleva non poche preoccupazioni per il fatto che nella circolare
ritroviamo allegati sia il modello per la scelta dell’Insegnamento
della religione cattolica, sia quello per le attività alternative
riservato ai non avvalentisi. E’ vero che la circolare detta
correttamente l’iter da seguire, ma, secondo l’autore dell’articolo, “dare,
in contemporanea, i due moduli, potrebbe generare gravi anomalie,
quali, per esempio, la formazione di classi intere di non avvalentisi,
oppure la collocazione dell’ora di religione alla prima o all’ultima
ora di lezione, con un inevitabile svilimento della materia. Gli
studenti, a questo punto, sarebbero tentati di non avvalersi anche solo
per saltare un’ora di scuola”.
Il sito cita inoltre a sostegno della tesi la sentenza della Corte Costituzionale n. 13/1991:
Non
può per nessun motivo essere sottoposto all’atto dell’iscrizione anche
il modello della scelta di una delle attività alternative all’IRC.
Infatti ancora una volta la Corta Costituzionale ha affermato con
chiarezza “che dinanzi alla proposta dello stato alla comunità dei
cittadini di far impartire nelle proprie scuole l’IRC, l’alternativa è
tra un sì e un no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersi o
non avvalersi” (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell’11 gennaio 1991);
E’ illegittimo consegnare al momento dell’iscrizione anche il modello delle opzioni alternative all’IRC, perché non possono essere resi “equivalenti e alternativi l’IRC ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgendo l’interiorità della persona” (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell’11 gennaio 1991) (il testo della sentenza della CC n. 13/1991 [clicca qui] e delle istruzioni applicative [clicca qui]).
E’ illegittimo consegnare al momento dell’iscrizione anche il modello delle opzioni alternative all’IRC, perché non possono essere resi “equivalenti e alternativi l’IRC ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgendo l’interiorità della persona” (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell’11 gennaio 1991) (il testo della sentenza della CC n. 13/1991 [clicca qui] e delle istruzioni applicative [clicca qui]).
Dunque di questo si tratta: “non
rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica
ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della
coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come
quella religiosa, coinvolgendo l’interiorità della persona”.
A
noi sembra evidente che si tratta di pratica discriminante: la famiglia
che sceglie l’insegnamento della religione cattolica esaurisce le
pratiche burocratiche entro il 28 febbraio, al contrario chi non lo
sceglie è costretto a sbrigare altre pratiche all’inizio delle lezioni.
Ma soprattutto questo meccanismo determina inefficienza
dell’amministrazione scolastica che non ha la possibilità di
programmare per tempo le attività alternative. Inoltre l’impossibilità
di attivare fin dal primo giorno le attività comporta lo smistamento o
il parcheggio dei studenti che, pur avendo chiesto l’esonero dall’IRC,
non hanno la possibilità di svolgere le attività richieste. Sul tema dei
due allegati è attualmente pendente al Tar del Lazio un ricorso volto a
far annullare la consegna posticipata del modello C.
Segnaliamo
infine l'ormai dichiarata obbligatorietà dell'attivazione dei corsi
alternativi (Consiglio di Stato, sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010:
clicca qui), con costi a carico dello Stato e non del singolo istituto
(cfr. la nota Miur n. 1670 del 22 marzo 2011: clicca qui) e la possibilità di
ottenere un risarcimento pecuniario in caso di inottemperanza della
scuola (ordinanza del tribunale di Padova n. 1176/2010: clicca qui) [leggi anche il nostro post]
Tali
attività dovrebbero inoltre trovare adeguato spazio nel POF - Piano
dell’offerta formativa – dei singoli istituti.
Ma trovare Presidi e Consigli di Istituto sensibili è un’impresa.
Ma trovare Presidi e Consigli di Istituto sensibili è un’impresa.
Rassegna stampa:
- Civiltà Cattolica del 28 gennaio 2014 [clicca qui]
- Avvenire del 30 gennaio 2014 [clicca qui]
- Civiltà Cattolica dell’8 febbraio 2014 (in risposta all’articolo di MicroMega) [clicca qui]
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