13 feb 2014

alternativa all'irc, due moduli sono meglio che uno

In concomitanza con la pubblicazione della circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014 [il nostro post] sulle iscrizioni all’anno scolastico 2014/2015, la stampa cattolica ha sollevato preoccupazioni sul fatto che tra gli allegati della circolare ritroviamo sia il modulo per la scel­ta dell’insegnamento della religio­ne cattolica (IRC), sia quello per la scelta delle attività alternative riservato a chi non si avvale dell’IRC. Cerchiamo di comprenderne le motivazioni.

La circolare n. 28 prevede in tema di IRC - Insegnamento della Religione Cattolica – a pag. 16:
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Pertanto le famiglie devono scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica al momento dell’iscrizione, ovvero entro il 28 febbraio 2014 (è salvo il diritto di modificare entro la stessa data la scelta effettuata negli anni precedenti), compilando l’allegato B - Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica – alla circolare (pag. 19).
La scelta dell’attività alternativa per chi sceglie di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica avviene con la compilazione da parte delle famiglie dell’allegato C - Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica  - alla circolare (pag. 20) all’inizio dell’anno scolastico.

Ricapitolando, la circolare prescrive che chi sceglie di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (o modificare la scelta) deve:
- compilare l’allegato B entro il 28 febbraio 2014;
- compilare l’allegato C ad inizio anno scolastico (settembre 2014).

Ma perché questo lasso di tempo tra la consegna dei due moduli? Perché la famiglia, nel momento in cui decide di NON avvalersi dell’IRC con il modulo B, non può contestualmente indicare una delle opzioni previste dal modulo C? Questo consentirebbe peraltro alle scuole di organizzare per tempo le attività alternative (opzioni A e B del modulo C).

Il sito “civiltacattolica.it” solleva non poche preoccupazioni per il fatto che nella circolare ritroviamo allegati sia il modello per la scel­ta dell’Insegnamento della religione cattolica, sia quello per le attività alternative riservato ai non avva­lentisi. E’ vero che la circolare detta correttamente l’iter da seguire, ma, secondo l’autore dell’articolo, “dare, in contemporanea, i due moduli, potrebbe generare gravi anomalie, quali, per esempio, la for­mazione di classi intere di non avvalentisi, oppure la collocazione dell’o­ra di religione alla prima o all’ultima ora di lezione, con un inevitabile svi­limento della materia. Gli studenti, a questo punto, sarebbero tentati di non avvalersi anche solo per saltare un’ora di scuola”.

Il sito cita inoltre a sostegno della tesi la sentenza della Corte Costituzionale n. 13/1991:
Non può per nessun motivo essere sottoposto all’atto dell’iscrizione anche il modello della scelta di una delle attività alternative all’IRC. Infatti ancora una volta la Corta Costituzionale ha affermato con chiarezza “che dinanzi alla proposta dello stato alla comunità dei cittadini di far impartire nelle proprie scuole l’IRC, l’alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersi o non avvalersi” (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell’11 gennaio 1991); 
E’ illegittimo consegnare al momento dell’iscrizione anche il modello delle opzioni alternative all’IRC, perché non possono essere resi “equivalenti e alternativi l’IRC ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgendo l’interiorità della persona” (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell’11 gennaio 1991) (il testo della sentenza della CC n. 13/1991 [clicca qui] e delle istruzioni applicative [clicca qui]).

Dunque di questo si tratta: “non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgendo l’interiorità della persona”.

A noi sembra evidente che si tratta di pratica discriminante: la famiglia che sceglie l’insegnamento della religione cattolica esaurisce le pratiche burocratiche entro il 28 febbraio, al contrario chi non lo sceglie è costretto a sbrigare altre pratiche all’inizio delle lezioni. Ma soprattutto questo meccanismo determina inefficienza dell’amministrazione scolastica che non ha la possibilità  di programmare per tempo le attività alternative. Inoltre l’impossibilità di attivare fin dal primo giorno le attività comporta lo smistamento o il parcheggio dei studenti che, pur avendo chiesto l’esonero dall’IRC, non hanno la possibilità di svolgere le attività richieste. Sul tema dei due allegati è attualmente pendente al Tar del Lazio un ricorso volto a far annullare la consegna posticipata del modello C.

Segnaliamo infine l'ormai dichiarata obbligatorietà dell'attivazione dei corsi alternativi (Consiglio di Stato, sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010: clicca qui), con costi a carico dello Stato e non del singolo istituto (cfr. la nota Miur n. 1670 del 22 marzo 2011: clicca qui) e la possibilità di ottenere un risarcimento pecuniario in caso di inottemperanza della scuola (ordinanza del tribunale di Padova n. 1176/2010: clicca qui) [leggi anche il nostro post]
Tali attività dovrebbero inoltre trovare adeguato spazio nel POF - Piano dell’offerta formativa – dei singoli istituti. 
Ma trovare Presidi e Consigli di Istituto sensibili è un’impresa.

Rassegna stampa:
- Civiltà Cattolica del 28 gennaio 2014 [clicca qui]
- Avvenire del 30 gennaio 2014 [clicca qui]
- MicroMega del 6 febbraio 2014 [clicca qui]
- MicroMega del 7 febbraio 2014 [clicca qui]
- Civiltà Cattolica dell’8 febbraio 2014 (in risposta all’articolo di MicroMega) [clicca qui]

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