Il 29 dicembre 2011 il Miur ha pubblicato la circolare n. 11o [leggi] fissando al 20 febbraio 2012 il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell´infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo [cfr. il nostro post del 4 gennaio 2012: clicca qui].
Focalizziamo la nostra attenzione sul modulo relativo alle scelte per gli alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (IRC).
Finalmente, dopo che negli anni scorsi i moduli presentati erano incompleti e difformi dal testo della circolare, il modello F - “Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'IRC” [pag. 23 della circolare n. 110/2011] presenta tutte le opzioni possibili:
Focalizziamo la nostra attenzione sul modulo relativo alle scelte per gli alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (IRC).
Finalmente, dopo che negli anni scorsi i moduli presentati erano incompleti e difformi dal testo della circolare, il modello F - “Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'IRC” [pag. 23 della circolare n. 110/2011] presenta tutte le opzioni possibili:
a) attività didattiche e formative
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente
d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente
d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Consigliamo i genitori di compilare l’allegato “F” all’atto dell’iscrizione.
In base alle disposizioni vigenti e alla giurisprudenza in materia, tutte le scuole debbono garantire l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ambito della gamma di proposte offerte alle famiglie al momento dell’iscrizione.
Nel caso in cui la Scuola non riesca ad assicurare questa attività con l’utilizzo delle risorse interne, occorre nominare un supplente. La Circolare Ministeriale n. 316/1987 [leggi] specifica che: “Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio.”
Nel caso in cui la Scuola non riesca ad assicurare questa attività con l’utilizzo delle risorse interne, occorre nominare un supplente. La Circolare Ministeriale n. 316/1987 [leggi] specifica che: “Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio.”
Precise indicazioni operative consentono alle singole istituzioni scolastiche di nominare personale ad hoc per garantire l’attuazione delle attività alternative alla religione cattolica con pagamento a carico degli Uffici Provinciali del Tesoro che hanno fondi specificamente previsti per questo [vedasi il ns post pubblicato il 5 dic 2010: clicca qui].
Il MIUR con nota del 22 marzo 2011 [leggi la nota] [leggi la circolare], ha trasmesso alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato sul pagamento delle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica. Il parere, concordato tra il MIUR e il Ministero dell’Economia e Finanze, ribadisce che la scelta di genitori e alunni di avvalersi delle attività didattiche alternative alla religione cattolica rende le stesse un "servizio strutturale obbligatorio", da pagare "a mezzo dei ruoli di spesa fissa".
Risulta certificato dai due ministeri competenti che i costi dell' “ora alterativa” e dello “studio assistito” alternativi all'IRC sono coperti dallo Stato e non gravano sui singoli Istituti scolastici.
Ricordiamo che l’ora alternativa è un diritto e ogni scuola è obbligata dalla legge a garantirla.
I Genitori che NON intendono più avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, possono ogni anno, entro il termine delle iscrizioni (il 20 febbraio per l’anno in corso), richiedere alla Segreteria della Scuola la modifica della scelta effettuata negli anni precedenti (compilare sempre anche l’allegato “F”).
I genitori hanno il diritto ogni anno di cambiare la scelta effettuata l'anno precedente. Tale diritto NON può essere negato dai Dirigenti. Per approfondimenti segnaliamo il nostro post “Ora di religione: posso cambiare?” [clicca qui].
Per ulteriori approfondimenti:
"progetto ora alternativa"; "istruzioni per l'uso"; "materiale per insegnanti"; "fonti normative".
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