18 ott 2010

ora di religione, posso cambiare?

L'ora di religione è un tema sempre attuale. Negli ultimi anni si sono moltiplicate in modo preoccupante le segnalazioni, da parte dei genitori, di episodi di discriminazione. Ricordiamo (ma l'elenco non è esaustivo):

- la mancata organizzazione delle attività previste dal modulo ministeriale e scelte dai genitori;
- l'utilizzo del personale docente incaricato delle attività per i non avvalentisi e l'utilizzo dello sttesso insegnante di religione cattolica per supplenze in altre classi;
- la consegna di moduli di scelta modificati unilateralmente dai Dirigenti scolastici;
i tentativi di convincere i genitori a cambiare la scelta espressa;
- collocazioni orarie dell’IRC che impediscono di usufruire della possibilità di uscita dalla scuola, in particolare nella scuola materna ed elementare;
- lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico;
- la consegna di pagelle contenenti la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative.

Ne aggiungiamo un'altra, di cui ci occupiamo nello specifico. Molto spesso i genitori che richiedono alla propria scuola di modificare la scelta effettuata ad inizio ciclo, ovvero che richiedono di non avvalersi più dell'insegnamento della religione cattolica (IRC), si vedono opporre un rifiuto da parte dei Dirigenti.

Ebbene tale rifiuto è assolutamente illegale. I genitori hanno il diritto ogni anno di cambiare la scelta effettuata l'anno precedente.

La circolare n. 4 del Ministero dell'Istruzione - MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U del 15 gennaio 2010 (ecco il documento) recita:

4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.


La lettera dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 18 gen 2010 al paragrafo “Insegnamento della religione cattolica” (pag. 2/3) indica, con precisi riferimenti normativi, che la possibilità di modificare è ammessa “all’inizio di ogni ciclo scolastico” e “comunque entro i termini stabiliti per l’iscrizione non d’ufficio”.

Nessun ostacolo, dunque a modificare da un anno scolastico all'altro la scelta effettuata, purché effettuata entro i termini delle iscrizioni all'anno successivo.

Sembrerebbe più complesso cambiarein corso d'anno. Poiché la scelta non può condizionare la libertà di religione, non dovrebbe essere precluso il cambiamento durante l’anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza.

Ma si sa, l'Italia è un paese ostaggio delle gerarchie ecclesiastiche. E i diritti, in materia di libertà coscienza, non valgono nulla. E la Costituzione è solo un pezzo di carta. Torneremo sull'argomento.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

La scuola dove insegno finalmente per la prima volta è stata obbligata da una famiglia consapevole dei propri diritti ad organizzare per l'anno scolastico appena cominciato l'alternativa alla religione. Subito un'altra famiglia ha chiesto di avvalersene per la propria figlia, visto che negli anni scorsi aveva sempre scelto lo studio individuale non esistendo nella mia scuola l'alternativa. La risposta, oggi 18 settembre, è stata "NO, perchè la famiglia non l'ha richiesta nel mese di gennaio." La scuola a volte mi fa veramente vergognare di essere cittadina italiana...l'unica sua preoccupazione è fare i progetti per farsi bella col ministero, magari dei bei progetti sulla cittadinanza e la legalità. Una maestra

Anonimo ha detto...

Cortesemente è possibile capire quali sono i termini stabiliti per l’iscrizione d’ufficio?
La scelta di variazione dell’insegnanto della RC tra il secondo è il terzo anno di scuola media quando deve essere presentata?